1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Risorse finanziarie delle autorità portuali). - 1. Le entrate delle autorità portuali sono costituite:
a) dai canoni di concessione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nella circoscrizione territoriale, nonché dai canoni per le autorizzazioni per operazioni e servizi portuali di cui all'articolo 16. Le autorità portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;
b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c);
c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355;
d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti e organismi pubblici;
e) da entrate diverse.
2. Dal 1o gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi